Il Comune di Formia ha indetto il bando pubblico per l’erogazione dei contributi integrativi destinati al pagamento dei canoni di locazione per le famiglie meno abbienti. La delibera, proposta dall’Assessorato all’Urbanistica, è stata votata questa mattina dalla giunta comunale.
Il punto di riferimento è la delibera con cui il 5 agosto scorso la Regione Lazio ha approvato i nuovi criteri di ripartizione del Fondo per il sostegno alla locazione, fissando al 30 settembre il termine per la pubblicazione degli avvisi pubblici da parte dei Comuni.
I contributi per l’annualità 2014 dovranno far riferimento a canoni e redditi del 2013. Le domande dei richiedenti dovranno pervenire al Comune di Formia entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione del bando, pena l’esclusione. Potranno accedere ai contributi i titolari di regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato. Sono esclusi: i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10; coloro che, per la stessa annualità, hanno già ricevuto l’attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi; gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa (Ater, cooperative finanziate); i titolari e loro nucleo familiare del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio considerato adeguato alle esigenze del nucleo familiare.
Ai fini dell’assegnazione del contributo, potranno essere accolte esclusivamente le domande dei conduttori di alloggi in locazione appartenenti ad una delle seguenti categorie di cittadini: titolari di pensione; lavoratori dipendenti e assimilati; lavoratori sottoposti a procedure di mobilità o licenziamento nel corso dell’anno a cui si riferisce il canone di locazione dichiarato e che, alla data di pubblicazione del bando comunale, siano ancora in attesa di occupazione; famiglie numerose monoreddito con almeno tre figli a carico.
Per ottenere il contributo relativo all’anno 2014 occorre essere in regola con il pagamento del canone di locazione per l’anno 2013 o per eventuali frazioni di anno; avere un reddito annuo relativo al 2013 che, calcolato con il metodo ISEE non deve essere superiore a 8.000 euro rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24%.
Il reddito di riferimento del nucleo familiare del richiedente ai fini del contributo è quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui il richiedente dichiari il reddito imponibile del proprio nucleo familiare pari a “zero”, l’erogazione del contributo è possibile qualora alla domanda di contributo venga allegata la certificazione dei servizi sociali attestante l’assistenza economica al soggetto richiedente da parte delle medesime strutture del Comune, oppure in presenza di autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di sostentamento. Nella fascia di “reddito zero” sono compresi tutti i soggetti che dichiarano un reddito imponibile pari a zero, ovvero che dichiarano un reddito imponibile inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale si richiede il contributo. In tal caso, il Comune si riserva di effettuare specifici controlli con le forze dell’ordine preposte.