Con provvedimento del 13 gennaio 2015, il Procuratore federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare:
1)ย Il Signor Domenico Capitani, Presidente e Legale Rappresentante allโepoca dei fatti della Societร Fondi Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui allโart. 1, comma 1, del CGS (oggi trasfuso nellโart. 1 bis, comma 1, del CGS) in relazione allโart. 8 comma 15 del CGS, per avere il Signor Capitani, in qualitร di legale rappresentante della Societร Fondi Calcio Srl allโepoca dei fatti, violato i principi di lealtร , correttezza e probitร , avendo egli omesso di corrispondere, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dal Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in favore del calciatore Salvatore Giardina.
2)ย La Societร Fondi Calcio Srl (matricola 918849), a titolo di responsabilitร diretta ai sensi dellโart. 4, comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al suo Legale Rappresentante e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata lโattivitร contestata.
Le memorie difensiveย Nei termini assegnati nellโatto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.
Il dibattimentoย Allโodierna riunione รจ comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto lโapplicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Domenico Capitani 6 mesi di inibizione; nei confronti della Societร Fondi Calcio Srl 1 punto di penalizzazione in classifica.
La decisioneย Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:Con ricorso n. 008/2013, il calciatore Salvatore Giardina conveniva dinanzi al Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, la Societร Fondi Calcio Srl chiedendo il pagamento della somma di โฌ 5.000,00 quale saldo della somma dovuta dalla Societร in forza dellโaccordo risolutivo intervenuto tra le parti in relazione al contratto tra le stesse stipulato per la stagione sportiva 2012/2013.
Con decisione in data 16.5.2014, il Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, accoglieva il ricorso e condannava la Societร Fondi calcio Srl al pagamento, in favore del calciatore Salvatore Giardina, della somma di โฌ 5.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione al saldo e rifusione delle spese legali sostenute dal ricorrente liquidate in โฌ 150,00 oltre accessori di legge. Il Collegio Arbitrale condannava, altresรฌ, la Societร Fondi Calcio Srl al pagamento dei compensi arbitrali.
La Segreteria del Collegio Arbitrale, con raccomandata del 20.5.2014, regolarmente recapitata in data 26.5.2014, notificava alla Societร Fondi Calcio Srl il sopradetto lodo emesso in data 16.5.2014.Con nota del 27.7.2014 il legale del Sig. Salvatore Giardina comunicava il persistere dello stato di morositร della Societร Fondi Calcio Srl in relazione alla decisione del Collegio Arbitrale del 16.5.2014.I fatti rappresentati sono comprovati dalla documentazione prodotta dalla Procura federale, ed integrano a carico del Signor Domenico Capitani, Presidente e Legale Rappresentante allโepoca dei fatti della Societร Fondi Calcio Srl, gli estremi delle violazioni di cui allโart. 1, comma 1, del CGS, oggi trasfuso nellโart. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione allโart. 8 comma 15 del CGS per violazione dei principi di lealtร , correttezza e probitร , avendo egli omesso di corrispondere, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dal Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in favore del calciatore Salvatore Giardina.Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Domenico Capitani, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilitร diretta ed oggettiva della Societร Fondi Calcio Srl ai sensi dellโart. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al Signor Domenico Capitani, suo Presidente e Legale Rappresentante allโepoca dei fatti
P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Domenico Capitani lโinibizione per mesi 6 (sei); nei confronti della Fondi Calcio Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonchรฉ la sanzione dellโammenda di euro 750,00 (euro settecentocinquanta/00).