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30 Dic 2024, Lun

Fondi Calcio penalizzato di un punto dal Tribunale Federale Nazionale

Con provvedimento del 13 gennaio 2015, il Procuratore federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare:
1)ย Il Signor Domenico Capitani, Presidente e Legale Rappresentante allโ€™epoca dei fatti della Societร  Fondi Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui allโ€™art. 1, comma 1, del CGS (oggi trasfuso nellโ€™art. 1 bis, comma 1, del CGS) in relazione allโ€™art. 8 comma 15 del CGS, per avere il Signor Capitani, in qualitร  di legale rappresentante della Societร  Fondi Calcio Srl allโ€™epoca dei fatti, violato i principi di lealtร , correttezza e probitร , avendo egli omesso di corrispondere, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dal Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in favore del calciatore Salvatore Giardina.
2)ย La Societร  Fondi Calcio Srl (matricola 918849), a titolo di responsabilitร  diretta ai sensi dellโ€™art. 4, comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al suo Legale Rappresentante e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata lโ€™attivitร  contestata.
Le memorie difensiveย Nei termini assegnati nellโ€™atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.
Il dibattimentoย Allโ€™odierna riunione รจ comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto lโ€™applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Domenico Capitani 6 mesi di inibizione; nei confronti della Societร  Fondi Calcio Srl 1 punto di penalizzazione in classifica.
La decisioneย Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:Con ricorso n. 008/2013, il calciatore Salvatore Giardina conveniva dinanzi al Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, la Societร  Fondi Calcio Srl chiedendo il pagamento della somma di โ‚ฌ 5.000,00 quale saldo della somma dovuta dalla Societร  in forza dellโ€™accordo risolutivo intervenuto tra le parti in relazione al contratto tra le stesse stipulato per la stagione sportiva 2012/2013.
Con decisione in data 16.5.2014, il Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, accoglieva il ricorso e condannava la Societร  Fondi calcio Srl al pagamento, in favore del calciatore Salvatore Giardina, della somma di โ‚ฌ 5.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione al saldo e rifusione delle spese legali sostenute dal ricorrente liquidate in โ‚ฌ 150,00 oltre accessori di legge. Il Collegio Arbitrale condannava, altresรฌ, la Societร  Fondi Calcio Srl al pagamento dei compensi arbitrali.
La Segreteria del Collegio Arbitrale, con raccomandata del 20.5.2014, regolarmente recapitata in data 26.5.2014, notificava alla Societร  Fondi Calcio Srl il sopradetto lodo emesso in data 16.5.2014.Con nota del 27.7.2014 il legale del Sig. Salvatore Giardina comunicava il persistere dello stato di morositร  della Societร  Fondi Calcio Srl in relazione alla decisione del Collegio Arbitrale del 16.5.2014.I fatti rappresentati sono comprovati dalla documentazione prodotta dalla Procura federale, ed integrano a carico del Signor Domenico Capitani, Presidente e Legale Rappresentante allโ€™epoca dei fatti della Societร  Fondi Calcio Srl, gli estremi delle violazioni di cui allโ€™art. 1, comma 1, del CGS, oggi trasfuso nellโ€™art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione allโ€™art. 8 comma 15 del CGS per violazione dei principi di lealtร , correttezza e probitร , avendo egli omesso di corrispondere, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dal Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in favore del calciatore Salvatore Giardina.Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Domenico Capitani, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilitร  diretta ed oggettiva della Societร  Fondi Calcio Srl ai sensi dellโ€™art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al Signor Domenico Capitani, suo Presidente e Legale Rappresentante allโ€™epoca dei fatti
P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Domenico Capitani lโ€™inibizione per mesi 6 (sei); nei confronti della Fondi Calcio Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonchรฉ la sanzione dellโ€™ammenda di euro 750,00 (euro settecentocinquanta/00).