Era attesa ed è finalmente arrivata la certezza il Città di Minturnomarina è ufficialmente salvo evitando il passaggio dai Play-out e quindi rimane con tutti i diritti nel campionato di Eccellenza Laziale.
Il giudice sportivo ha infatti respinto il ricorso presentato dal Monte San Giovanni Campano omologando il risultato di 0-2 ottenuto dai rossoblù di mister Pernice e consegnando quindi i tre punti che valgono il sorpasso al Morolo e la salvezza diretta per il team Minturnese che negli ultimi anni sta diventando un vero e proprio brand da studiare con giocatori locali o di paesi limitrofi e campionati giocati con il minimo costo economico.
L’alchimia del team del presidente Chianese è fondata su un allenatore giovane ma di categoria e tanti ragazzi cresciuti nel settore giovanile e facenti parte della “famiglia” con grande attaccamento alla maglia e con la voglia di fare bene.
Complimenti quindi ai Rossoblù per la bellissima stagione!
Ecco la determina del giudice sportivo
MONTE S.GIOVANNI CAMPANO – CITTA DI MINTURNOMARINA
Sciogliendo la riserva di cui al C.U.nº240 del 28/4/2015.
Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio della Società MONTE SAN
GIOVANNI CAMPANO e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare
svolgimento per un errore tecnico compiuto dall’arbitro.
Infatti, la reclamante osserva che al 39º del II tempo veniva assegnato un calcio di punizione a proprio
favore. Sul punto di battuta si posizionava un loro calciatore. Il direttore di gara, dopo aver impedito di
battere la punizione poiché aveva rilevato un fallo commesso, a gioco fermo, da un calciatore della società
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO nell’area di rigore avversaria, faceva riprendere il gioco con un calcio di
punizione in favore di quest’ultima, anziché consentire la battuta del calcio di punizione precedentemente
assegnato. Per l’effetto chiede la ripetizione della gara.
Esaminati gli atti ufficiali, non risulta menzionato detto episodio.
Su richiesta di questo Organo Giudicante, l’arbitro, mediante supplemento di rapporto, riferisce che la
punizione concessa è state regolarmente battuta e subito dopo ravvisava un fallo commesso da un
attaccante della società MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO all’interno dell’area avversaria e, pertanto,
concedeva un calcio di punizione in favore della società CITTA’ DI MINTURNOMARINA.
Tutto ciò premesso, va inoltre osservato che, ai sensi dell’art. 29 comma 3 del CGS, i Giudici Sportivi
giudicano in prima istanza sulle regolarità di svolgimento della gara con esclusione dei fatti che investono
decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano dovuti alla esclusiva
discrezionalità di questo.
Considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del CGS sono fonte privilegiata di prova
PQM
DELIBERA
– di respingere il reclamo proposto dalla Società MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
– di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: MONTE SAN GIOVANNI
CAMPANO – CITTA’ DI MINTURNOMARINA 0 – 2
– di sanzionare la Società MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO con l’ammenda di Euro 400. Perchè propri
sostenitori nel corso della gara rivolgevano alla terna arbitrale espressioni offensive e minacciose, e
attingevano un Assistente Arbitrali con degli sputi alla divisa.
Giuseppe Capuano