Interruzione
18 Dic 2024, Mer

Il Sindaco di Fondi Salvatore De Meo porta a conoscenza della cittadinanza che in data 26 Febbraio u.s. il Presidente della Regione Lazio ha emanato l’Ordinanza n. Z00002 avente ad oggetto “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e Sanità Pubblica”.

L’Ordinanza, adottata in tutte le Regioni esterne alle zone di contagio, prevede che chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi 14 giorni dalle zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani dove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (i Comuni lombardi di Codogno, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, San Fiorano; i Comuni veneti di Vo’ Euganeo (PD) e Mira (VE); gli ospedali di Schiavonia di Monselice e l’ospedale di Mirano di Dolo sono le strutture dove sono stati ricoverati i casi), deve comunicarlo al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria territorialmente competente, nel nostro caso l’ASL di Latina, attraverso il numero 112 o il numero verde 800.118.800.

Una volta raccolte le informazioni, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei 14 giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione e, qualora sia riscontrata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di Sanità Pubblica informerà dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione.

L’operatore di Sanità Pubblica deve inoltre, accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi; informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi e sulla la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).

In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve avvertire immediatamente l’operatore di Sanità Pubblica e provvedere a “indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi; rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale. Per quanto riguarda infine il monitoraggio dell’isolamento, l’operatore di Sanità Pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia il medico di Sanità Pubblica procede secondo quanto previsto.

Il provvedimento, inoltre, prevede una serie di prescrizioni di carattere più generale e stabilisce l’obbligo di esporre le informazioni sulle misure di prevenzione negli ambienti aperti al pubblico e di maggiore affollamento e transito delle scuole e degli uffici delle Pubblica Amministrazione; la messa a disposizione di  gel disinfettante nelle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico; l’attuazione di interventi straordinari di pulizia dei mezzi da parte delle aziende di trasporto pubblico locale; lo stop fino al 15 Marzo p.v. ai viaggi d’istruzione, alle iniziative di scambio o gemellaggio, alle visite guidate e alle uscite.