Il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto rende nota alla cittadinanza lโOrdinanza odierna del Presidente della Regione Lazio (n. Z00012) avente ad oggetto โUlteriori misure per la prevenzione e gestione dellโemergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dellโart. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanitร pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Fondiโ.
Con la citata ordinanza si adottano FINO AL 5 APRILE 2020 provvedimenti e misure aggiuntive a quelle giร definite a livello nazionale e regionale con le precedenti ordinanze e DPCM allo scopo di ridurre drasticamente allโinterno del territorio del Comune di Fondi ogni opportunitร di socializzazione e altresรฌ di limitare al massimo la mobilitร delle persone residenti per un congruo periodo di tempo, intervenendo anche sul trasporto pubblico locale.
Tra le principali misure figurano: il divieto di allontanamento da e di accesso al Comune; la sospensione delle attivitร degli uffici pubblici e delle attivitร lavorative per le imprese (tranne servizi essenziali e di pubblica utilitร , etc. come di seguito meglio specificato); la sospensione di tutti i cantieri di lavoro; mantenimento delle attivitร del MOF con ulteriori prescrizioni; sospensione di tutte le attivitร commerciali, ad esclusione di negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, etc. (come di seguito meglio specificato); soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici, ivi compreso del trasporto ferroviario.
ยซPurtroppo โ afferma il Vice Sindaco Maschietto โ lโapplicazione di un tale provvedimento non poteva essere procrastinata, considerata lโestrema criticitร della situazione, sia per quanto riguarda lโelevato numero di contagi rispetto al numero di abitanti che il conseguente rischio di rapida diffusione. Eโ un provvedimento duro ma necessario, supportato dalle necessarie indicazioni mediche e scientifiche, e che richiede da parte di tutti i cittadini uno sforzo ancora maggiore rispetto a quello a cui eravamo abituati sino ad oggi, con limitazioni piรน rigide. Lโulteriore diffusione del virus deve essere doverosamente scongiurata in tutti i modi perchรฉ da diversi giorni il numero dei contagi registrava una crescita tale da richiedere un intervento drastico per arginare il contagio. Con lโordinanza sindacale del 16 Marzo scorso avevo giร messo in atto misure restrittive ulteriori rispetto ai DPCM emanati in merito allโemergenza COVID-19, proprio per intensificare i controlli in merito allโattuazione delle misure di contenimento. Come Amministrazione comunale avremmo voluto essere parte ancor piรน attiva giร da tempo e in sinergia con gli Enti preposti. Difatti negli ultimi giorni avevamo espresso alla ASL e alla Regione Lazio alcune considerazioni sulla necessitร di mettere in campo azioni piรน incisive per il monitoraggio sanitario nel nostro Comune, chiedendo di accedere ai dati relativi sia ai soggetti contagiati che di quelli in sorveglianza attiva e in isolamento domiciliare, al fine di verificare con puntualitร e speditezza che si ottemperasse alle disposizioni ricevute riguardo allโobbligo di isolamento o quarantena domiciliare e, conseguentemente, di supportare nel migliore dei modi la ASL. Purtroppo tale possibilitร sinora non ci รจ stata concessa in ottemperanza alle norme di tutela della privacy, per le quali solo in data odierna รจ intervenuto specifico provvedimento della Protezione Civile che ne contente lโutilizzo anche da parte dei Comuni e pertanto ci auguriamo che da oggi lโapporto del nostro Ente possa in tal senso essere considerato prezioso. Nel corso della riunione odierna con la Regione Lazio, cui ho partecipato in videoconferenza, in ragione dellโindividuazione del cittร quale cluster ho tra lโaltro sottolineato sia la necessitร di intensificare gli screening nel nostro Comune anche con lโutilizzo della TAC, e di ciรฒ lโordinanza tiene opportunamente conto, che quella di tutelare le esigenze di tutta la filiera agroalimentare riconducibile al Mercato Ortofrutticolo di Fondi, e sono lieto che il provvedimento dedichi una particolare attenzione proprio alla realtร di viale Piemonte, prevedendo il mantenimento delle relative attivitร con il controllo giornaliero di tutto il personale anche mediante termoscanner allโingresso della strutturaยป.
Di seguito si riportano i provvedimenti previsti dallโordinanza:
โIl Presidente della Regione Lazio
ORDINA
ai sensi dellโart. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanitร pubblica:
1. alla Direzione regionale salute, con il coordinamento dellโUnitร di crisi, di aggiornare costantemente il piano di attivazione dei posti letto ai sensi della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 del 1ยฐ marzo 2020, al fine di incrementare quelli di Terapia intensiva e nelle unitร operative di pneumologia e malattie infettive secondo le necessitร progressivamente evidenziate, individuando allโuopo intere strutture o parti di esse;
2. alla Direzione di modificare, per la durata dellโemergenza COVID 19, lโassetto delle reti tempo dipendenti della cardiochirurgia e del trauma;
3. Ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus giร vigenti, con decorrenza dal 20 marzo 2019 e fino al 5 aprile 2020, con riferimento al territorio del Comune di Fondi (LT) come desumibile dalla cartografia allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1), le seguenti, ulteriori misure:
a) divieto di allontanamento dal territorio del Comune di Fondi da parte di tutte le persone ivi presenti;
b) divieto di accesso nel Comune di Fondi, salvo che per assicurare attivitร e servizi consentiti dalla presente ordinanza e fatta eccezione per il rientro al domicilio o alla residenza di coloro che fossero, per i motivi consentiti al punto 1, fuori dal Comune;
c) sospensione delle attivitร degli uffici pubblici, fatta salva lโerogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilitร ;
d) il divieto di spostamento delle persone fisiche, previsto dallโart. 1 comma 1 lett. a) del DPCM dellโ8 marzo 2020 e dalla presente ordinanza, puรฒ essere esentato esclusivamente per il personale impiegato nelle strutture e nei servizi esclusi dalla sospensione di cui alla presente ordinanza;
e) sospensione dello svolgimento delle attivitร lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel Comune di Fondi, anche ove le stesse attivitร si svolgano fuori dal territorio comunale;
f) sospensione delle attivitร lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilitร , ivi compresa lโattivitร veterinaria, nonchรฉ di quelle che possono essere svolte in modalitร domiciliare ovvero in modalitร a distanza, nonchรฉ ad esclusione delle attivitร necessarie a garantire lโallevamento degli animali, le attivitร non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali, nonchรฉ infine ad esclusione delle attivitร del Mercato ortofrutticolo di Fondi;
g) le attivitร del Mercato ortofrutticolo di Fondi si conformano alle seguenti prescrizioni:
I. orario di apertura martedรฌ, mercoledรฌ, giovedรฌ, venerdรฌ, domenica ore 05.00-14.00;
II. chiusura del mercato nei giorni di sabato e lunedรฌ, con sanificazione del mercato da effettuare ogni sabato;
III. distribuzione a tutti gli operatori e controllo sullโeffettivo utilizzo di mascherine e guanti, con divieto di accesso al mercato per quanti fossero sprovvisti;
IV. accesso al mercato solo dai tornelli autorizzati, con riduzione degli stessi a numero massimo di 4, e solo al personale impegnato e necessario nelle operazioni di carico e scarico merce;
V. contingentamento degli accessi al Mercato, mediante esibizione di autocertificazione giornaliera, circa lโeffettiva esigenza di operativitร , sia per gli operatori che per gli autisti, con divieto per questโultimi di scendere dagli automezzi, se non previo utilizzo di mascherine e guanti;
VI. controllo giornaliero di tutto il personale mediante termoscanner allโingresso del MOF;
VII. divieto di assembramenti o riunioni allโinterno del MOF e negli spazi adiacenti;
VIII. regolazione degli accessi esclusivamente attraverso i seguenti corridoi: per i mezzi provenienti da sud con percorrenza da strada statale Flacca, e con percorrenza da strada statale 7 Appia uscita obbligatoria provinciale Fondi-Sperlonga fino allโintersezione con via diversivo Acquachiara svolta per viale Piemonte; per i mezzi provenienti dallโautostrada A1, uscita Frosinone, percorrenza della strada statale 156 dei Monti Lepini, percorrenza strada statale 7 Appia uscita obbligatoria provinciale Fondi-Sperlonga fino allโintersezione con via diversivo Acquachiara svolta per viale Piemonte.
h) sospensione di tutte le attivitร commerciali, ad esclusione di negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, fornai, rivenditori di mangimi per animali, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, produzione agricola e allevamento, servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli Bancomat e Postamat, attivitร di trasporto connesse al rifornimento dei beni essenziali; servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario; attivitร dei presidi sanitari e sociosanitari esistenti;
i) il personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e alla continuitร delle attivitร consentite di cui ai punti f) e g) nel Comune di Fondi รจ consentito in ingresso e uscita previa esibizione di idonea documentazione relativa allโattivitร , alla merce trasportata e alla destinazione della stessa;
j) il passaggio in ingresso e in uscita dal Comune di Fondi รจ comunque consentito al personale militare, protezione civile, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, del personale medico e sanitario del SSR, farmacisti e veterinari.
k) sospensione di tutti i cantieri di lavoro;
l) chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture;
m) soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici, ivi compreso del trasporto ferroviario;
n) chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, lโerogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.
o) obbligo per la struttura โCe.R.Te.F Galenoโ di mettere la TAC a disposizione, ai sensi dellโarticolo 3 comma 3 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, dellโAzienda sanitaria locale allo scopo di consentirne lโutilizzo per le finalitร della presente ordinanzaโ.