Il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto rende nota alla cittadinanza l’Ordinanza odierna del Presidente della Regione Lazio (n. Z00012) avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Fondi”.
Con la citata ordinanza si adottano FINO AL 5 APRILE 2020 provvedimenti e misure aggiuntive a quelle già definite a livello nazionale e regionale con le precedenti ordinanze e DPCM allo scopo di ridurre drasticamente all’interno del territorio del Comune di Fondi ogni opportunità di socializzazione e altresì di limitare al massimo la mobilità delle persone residenti per un congruo periodo di tempo, intervenendo anche sul trasporto pubblico locale.
Tra le principali misure figurano: il divieto di allontanamento da e di accesso al Comune; la sospensione delle attività degli uffici pubblici e delle attività lavorative per le imprese (tranne servizi essenziali e di pubblica utilità, etc. come di seguito meglio specificato); la sospensione di tutti i cantieri di lavoro; mantenimento delle attività del MOF con ulteriori prescrizioni; sospensione di tutte le attività commerciali, ad esclusione di negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, etc. (come di seguito meglio specificato); soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici, ivi compreso del trasporto ferroviario.
«Purtroppo – afferma il Vice Sindaco Maschietto – l’applicazione di un tale provvedimento non poteva essere procrastinata, considerata l’estrema criticità della situazione, sia per quanto riguarda l’elevato numero di contagi rispetto al numero di abitanti che il conseguente rischio di rapida diffusione. E’ un provvedimento duro ma necessario, supportato dalle necessarie indicazioni mediche e scientifiche, e che richiede da parte di tutti i cittadini uno sforzo ancora maggiore rispetto a quello a cui eravamo abituati sino ad oggi, con limitazioni più rigide. L’ulteriore diffusione del virus deve essere doverosamente scongiurata in tutti i modi perché da diversi giorni il numero dei contagi registrava una crescita tale da richiedere un intervento drastico per arginare il contagio. Con l’ordinanza sindacale del 16 Marzo scorso avevo già messo in atto misure restrittive ulteriori rispetto ai DPCM emanati in merito all’emergenza COVID-19, proprio per intensificare i controlli in merito all’attuazione delle misure di contenimento. Come Amministrazione comunale avremmo voluto essere parte ancor più attiva già da tempo e in sinergia con gli Enti preposti. Difatti negli ultimi giorni avevamo espresso alla ASL e alla Regione Lazio alcune considerazioni sulla necessità di mettere in campo azioni più incisive per il monitoraggio sanitario nel nostro Comune, chiedendo di accedere ai dati relativi sia ai soggetti contagiati che di quelli in sorveglianza attiva e in isolamento domiciliare, al fine di verificare con puntualità e speditezza che si ottemperasse alle disposizioni ricevute riguardo all’obbligo di isolamento o quarantena domiciliare e, conseguentemente, di supportare nel migliore dei modi la ASL. Purtroppo tale possibilità sinora non ci è stata concessa in ottemperanza alle norme di tutela della privacy, per le quali solo in data odierna è intervenuto specifico provvedimento della Protezione Civile che ne contente l’utilizzo anche da parte dei Comuni e pertanto ci auguriamo che da oggi l’apporto del nostro Ente possa in tal senso essere considerato prezioso. Nel corso della riunione odierna con la Regione Lazio, cui ho partecipato in videoconferenza, in ragione dell’individuazione del città quale cluster ho tra l’altro sottolineato sia la necessità di intensificare gli screening nel nostro Comune anche con l’utilizzo della TAC, e di ciò l’ordinanza tiene opportunamente conto, che quella di tutelare le esigenze di tutta la filiera agroalimentare riconducibile al Mercato Ortofrutticolo di Fondi, e sono lieto che il provvedimento dedichi una particolare attenzione proprio alla realtà di viale Piemonte, prevedendo il mantenimento delle relative attività con il controllo giornaliero di tutto il personale anche mediante termoscanner all’ingresso della struttura».
Di seguito si riportano i provvedimenti previsti dall’ordinanza:
“Il Presidente della Regione Lazio
ORDINA
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:
1. alla Direzione regionale salute, con il coordinamento dell’Unità di crisi, di aggiornare costantemente il piano di attivazione dei posti letto ai sensi della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 del 1° marzo 2020, al fine di incrementare quelli di Terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e malattie infettive secondo le necessità progressivamente evidenziate, individuando all’uopo intere strutture o parti di esse;
2. alla Direzione di modificare, per la durata dell’emergenza COVID 19, l’assetto delle reti tempo dipendenti della cardiochirurgia e del trauma;
3. Ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, con decorrenza dal 20 marzo 2019 e fino al 5 aprile 2020, con riferimento al territorio del Comune di Fondi (LT) come desumibile dalla cartografia allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1), le seguenti, ulteriori misure:
a) divieto di allontanamento dal territorio del Comune di Fondi da parte di tutte le persone ivi presenti;
b) divieto di accesso nel Comune di Fondi, salvo che per assicurare attività e servizi consentiti dalla presente ordinanza e fatta eccezione per il rientro al domicilio o alla residenza di coloro che fossero, per i motivi consentiti al punto 1, fuori dal Comune;
c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
d) il divieto di spostamento delle persone fisiche, previsto dall’art. 1 comma 1 lett. a) del DPCM dell’8 marzo 2020 e dalla presente ordinanza, può essere esentato esclusivamente per il personale impiegato nelle strutture e nei servizi esclusi dalla sospensione di cui alla presente ordinanza;
e) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel Comune di Fondi, anche ove le stesse attività si svolgano fuori dal territorio comunale;
f) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza, nonché ad esclusione delle attività necessarie a garantire l’allevamento degli animali, le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali, nonché infine ad esclusione delle attività del Mercato ortofrutticolo di Fondi;
g) le attività del Mercato ortofrutticolo di Fondi si conformano alle seguenti prescrizioni:
I. orario di apertura martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica ore 05.00-14.00;
II. chiusura del mercato nei giorni di sabato e lunedì, con sanificazione del mercato da effettuare ogni sabato;
III. distribuzione a tutti gli operatori e controllo sull’effettivo utilizzo di mascherine e guanti, con divieto di accesso al mercato per quanti fossero sprovvisti;
IV. accesso al mercato solo dai tornelli autorizzati, con riduzione degli stessi a numero massimo di 4, e solo al personale impegnato e necessario nelle operazioni di carico e scarico merce;
V. contingentamento degli accessi al Mercato, mediante esibizione di autocertificazione giornaliera, circa l’effettiva esigenza di operatività, sia per gli operatori che per gli autisti, con divieto per quest’ultimi di scendere dagli automezzi, se non previo utilizzo di mascherine e guanti;
VI. controllo giornaliero di tutto il personale mediante termoscanner all’ingresso del MOF;
VII. divieto di assembramenti o riunioni all’interno del MOF e negli spazi adiacenti;
VIII. regolazione degli accessi esclusivamente attraverso i seguenti corridoi: per i mezzi provenienti da sud con percorrenza da strada statale Flacca, e con percorrenza da strada statale 7 Appia uscita obbligatoria provinciale Fondi-Sperlonga fino all’intersezione con via diversivo Acquachiara svolta per viale Piemonte; per i mezzi provenienti dall’autostrada A1, uscita Frosinone, percorrenza della strada statale 156 dei Monti Lepini, percorrenza strada statale 7 Appia uscita obbligatoria provinciale Fondi-Sperlonga fino all’intersezione con via diversivo Acquachiara svolta per viale Piemonte.
h) sospensione di tutte le attività commerciali, ad esclusione di negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, fornai, rivenditori di mangimi per animali, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, produzione agricola e allevamento, servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli Bancomat e Postamat, attività di trasporto connesse al rifornimento dei beni essenziali; servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario; attività dei presidi sanitari e sociosanitari esistenti;
i) il personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e alla continuità delle attività consentite di cui ai punti f) e g) nel Comune di Fondi è consentito in ingresso e uscita previa esibizione di idonea documentazione relativa all’attività, alla merce trasportata e alla destinazione della stessa;
j) il passaggio in ingresso e in uscita dal Comune di Fondi è comunque consentito al personale militare, protezione civile, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, del personale medico e sanitario del SSR, farmacisti e veterinari.
k) sospensione di tutti i cantieri di lavoro;
l) chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture;
m) soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici, ivi compreso del trasporto ferroviario;
n) chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.
o) obbligo per la struttura “Ce.R.Te.F Galeno” di mettere la TAC a disposizione, ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, dell’Azienda sanitaria locale allo scopo di consentirne l’utilizzo per le finalità della presente ordinanza”.