Interruzione
22 Gen 2025, Mer

Il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto rende nota alla cittadinanza lโ€™Ordinanza odierna del Presidente della Regione Lazio (n. Z00012) avente ad oggetto โ€œUlteriori misure per la prevenzione e gestione dellโ€™emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dellโ€™art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanitร  pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Fondiโ€.

Con la citata ordinanza si adottano FINO AL 5 APRILE 2020 provvedimenti e misure aggiuntive a quelle giร  definite a livello nazionale e regionale con le precedenti ordinanze e DPCM allo scopo di ridurre drasticamente allโ€™interno del territorio del Comune di Fondi ogni opportunitร  di socializzazione e altresรฌ di limitare al massimo la mobilitร  delle persone residenti per un congruo periodo di tempo, intervenendo anche sul trasporto pubblico locale.

Tra le principali misure figurano: il divieto di allontanamento da e di accesso al Comune; la sospensione delle attivitร  degli uffici pubblici e delle attivitร  lavorative per le imprese (tranne servizi essenziali e di pubblica utilitร , etc. come di seguito meglio specificato); la sospensione di tutti i cantieri di lavoro; mantenimento delle attivitร  del MOF con ulteriori prescrizioni; sospensione di tutte le attivitร  commerciali, ad esclusione di negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, etc. (come di seguito meglio specificato); soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici, ivi compreso del trasporto ferroviario.

ยซPurtroppo โ€“ afferma il Vice Sindaco Maschietto โ€“ lโ€™applicazione di un tale provvedimento non poteva essere procrastinata, considerata lโ€™estrema criticitร  della situazione, sia per quanto riguarda lโ€™elevato numero di contagi rispetto al numero di abitanti che il conseguente rischio di rapida diffusione. Eโ€™ un provvedimento duro ma necessario, supportato dalle necessarie indicazioni mediche e scientifiche, e che richiede da parte di tutti i cittadini uno sforzo ancora maggiore rispetto a quello a cui eravamo abituati sino ad oggi, con limitazioni piรน rigide. Lโ€™ulteriore diffusione del virus deve essere doverosamente scongiurata in tutti i modi perchรฉ da diversi giorni il numero dei contagi registrava una crescita tale da richiedere un intervento drastico per arginare il contagio. Con lโ€™ordinanza sindacale del 16 Marzo scorso avevo giร  messo in atto misure restrittive ulteriori rispetto ai DPCM emanati in merito allโ€™emergenza COVID-19, proprio per intensificare i controlli in merito allโ€™attuazione delle misure di contenimento. Come Amministrazione comunale avremmo voluto essere parte ancor piรน attiva giร  da tempo e in sinergia con gli Enti preposti. Difatti negli ultimi giorni avevamo espresso alla ASL e alla Regione Lazio alcune considerazioni sulla necessitร  di mettere in campo azioni piรน incisive per il monitoraggio sanitario nel nostro Comune, chiedendo di accedere ai dati relativi sia ai soggetti contagiati che di quelli in sorveglianza attiva e in isolamento domiciliare, al fine di verificare con puntualitร  e speditezza che si ottemperasse alle disposizioni ricevute riguardo allโ€™obbligo di isolamento o quarantena domiciliare e, conseguentemente, di supportare nel migliore dei modi la ASL. Purtroppo tale possibilitร  sinora non ci รจ stata concessa in ottemperanza alle norme di tutela della privacy, per le quali solo in data odierna รจ intervenuto specifico provvedimento della Protezione Civile che ne contente lโ€™utilizzo anche da parte dei Comuni e pertanto ci auguriamo che da oggi lโ€™apporto del nostro Ente possa in tal senso essere considerato prezioso. Nel corso della riunione odierna con la Regione Lazio, cui ho partecipato in videoconferenza, in ragione dellโ€™individuazione del cittร  quale cluster ho tra lโ€™altro sottolineato sia la necessitร  di intensificare gli screening nel nostro Comune anche con lโ€™utilizzo della TAC, e di ciรฒ lโ€™ordinanza tiene opportunamente conto, che quella di tutelare le esigenze di tutta la filiera agroalimentare riconducibile al Mercato Ortofrutticolo di Fondi, e sono lieto che il provvedimento dedichi una particolare attenzione proprio alla realtร  di viale Piemonte, prevedendo il mantenimento delle relative attivitร  con il controllo giornaliero di tutto il personale anche mediante termoscanner allโ€™ingresso della strutturaยป.

Di seguito si riportano i provvedimenti previsti dallโ€™ordinanza:

โ€œIl Presidente della Regione Lazio

ORDINA

ai sensi dellโ€™art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanitร  pubblica:

1. alla Direzione regionale salute, con il coordinamento dellโ€™Unitร  di crisi, di aggiornare costantemente il piano di attivazione dei posti letto ai sensi della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 del 1ยฐ marzo 2020, al fine di incrementare quelli di Terapia intensiva e nelle unitร  operative di pneumologia e malattie infettive secondo le necessitร  progressivamente evidenziate, individuando allโ€™uopo intere strutture o parti di esse;

2. alla Direzione di modificare, per la durata dellโ€™emergenza COVID 19, lโ€™assetto delle reti tempo dipendenti della cardiochirurgia e del trauma;

3. Ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus giร  vigenti, con decorrenza dal 20 marzo 2019 e fino al 5 aprile 2020, con riferimento al territorio del Comune di Fondi (LT) come desumibile dalla cartografia allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1), le seguenti, ulteriori misure:

a) divieto di allontanamento dal territorio del Comune di Fondi da parte di tutte le persone ivi presenti;

b) divieto di accesso nel Comune di Fondi, salvo che per assicurare attivitร  e servizi consentiti dalla presente ordinanza e fatta eccezione per il rientro al domicilio o alla residenza di coloro che fossero, per i motivi consentiti al punto 1, fuori dal Comune;

c) sospensione delle attivitร  degli uffici pubblici, fatta salva lโ€™erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilitร ;

d) il divieto di spostamento delle persone fisiche, previsto dallโ€™art. 1 comma 1 lett. a) del DPCM dellโ€™8 marzo 2020 e dalla presente ordinanza, puรฒ essere esentato esclusivamente per il personale impiegato nelle strutture e nei servizi esclusi dalla sospensione di cui alla presente ordinanza;

e) sospensione dello svolgimento delle attivitร  lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel Comune di Fondi, anche ove le stesse attivitร  si svolgano fuori dal territorio comunale;

f) sospensione delle attivitร  lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilitร , ivi compresa lโ€™attivitร  veterinaria, nonchรฉ di quelle che possono essere svolte in modalitร  domiciliare ovvero in modalitร  a distanza, nonchรฉ ad esclusione delle attivitร  necessarie a garantire lโ€™allevamento degli animali, le attivitร  non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali, nonchรฉ infine ad esclusione delle attivitร  del Mercato ortofrutticolo di Fondi;

g) le attivitร  del Mercato ortofrutticolo di Fondi si conformano alle seguenti prescrizioni:

I. orario di apertura martedรฌ, mercoledรฌ, giovedรฌ, venerdรฌ, domenica ore 05.00-14.00;

II. chiusura del mercato nei giorni di sabato e lunedรฌ, con sanificazione del mercato da effettuare ogni sabato;

III. distribuzione a tutti gli operatori e controllo sullโ€™effettivo utilizzo di mascherine e guanti, con divieto di accesso al mercato per quanti fossero sprovvisti;

IV. accesso al mercato solo dai tornelli autorizzati, con riduzione degli stessi a numero massimo di 4, e solo al personale impegnato e necessario nelle operazioni di carico e scarico merce;

V. contingentamento degli accessi al Mercato, mediante esibizione di autocertificazione giornaliera, circa lโ€™effettiva esigenza di operativitร , sia per gli operatori che per gli autisti, con divieto per questโ€™ultimi di scendere dagli automezzi, se non previo utilizzo di mascherine e guanti;

VI. controllo giornaliero di tutto il personale mediante termoscanner allโ€™ingresso del MOF;

VII. divieto di assembramenti o riunioni allโ€™interno del MOF e negli spazi adiacenti;

VIII. regolazione degli accessi esclusivamente attraverso i seguenti corridoi: per i mezzi provenienti da sud con percorrenza da strada statale Flacca, e con percorrenza da strada statale 7 Appia uscita obbligatoria provinciale Fondi-Sperlonga fino allโ€™intersezione con via diversivo Acquachiara svolta per viale Piemonte; per i mezzi provenienti dallโ€™autostrada A1, uscita Frosinone, percorrenza della strada statale 156 dei Monti Lepini, percorrenza strada statale 7 Appia uscita obbligatoria provinciale Fondi-Sperlonga fino allโ€™intersezione con via diversivo Acquachiara svolta per viale Piemonte.

h) sospensione di tutte le attivitร  commerciali, ad esclusione di negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, fornai, rivenditori di mangimi per animali, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, produzione agricola e allevamento, servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli Bancomat e Postamat, attivitร  di trasporto connesse al rifornimento dei beni essenziali; servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario; attivitร  dei presidi sanitari e sociosanitari esistenti;

i) il personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e alla continuitร  delle attivitร  consentite di cui ai punti f) e g) nel Comune di Fondi รจ consentito in ingresso e uscita previa esibizione di idonea documentazione relativa allโ€™attivitร , alla merce trasportata e alla destinazione della stessa;

j) il passaggio in ingresso e in uscita dal Comune di Fondi รจ comunque consentito al personale militare, protezione civile, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, del personale medico e sanitario del SSR, farmacisti e veterinari.

k) sospensione di tutti i cantieri di lavoro;

l) chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture;

m) soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici, ivi compreso del trasporto ferroviario;

n) chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, lโ€™erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.

o) obbligo per la struttura โ€œCe.R.Te.F Galenoโ€ di mettere la TAC a disposizione, ai sensi dellโ€™articolo 3 comma 3 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, dellโ€™Azienda sanitaria locale allo scopo di consentirne lโ€™utilizzo per le finalitร  della presente ordinanzaโ€.

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