Il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto rende nota alla cittadinanza l’Ordinanza odierna del Presidente della Regione Lazio (n. Z00020) avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Fondi”.
La citata ordinanza annulla e sostituisce integralmente la n. 18 del 26 Marzo 2020 per l’esigenza di fornire indicazioni più puntuali.
L’adozione del provvedimento si è ritenuta necessaria, in ragione del susseguirsi di disposizioni nazionali e regionali, al fine di fornire specifiche indicazioni anche utili al coordinamento tra queste e l’ordinanza della Regione Lazio n. Z00012 del 19 Marzo 2020, ai fini del contenimento del contagio e di fornire maggiori chiarimenti.
In considerazione dei buoni risultati conseguiti nei primi giorni dell’ordinanza regionale del 19 Marzo u.s. e del permanere di una situazione di diffusione importante, tra i residenti di Fondi, del Covid-19, si è ritenuto opportuno mantenere le misure restrittive finalizzate al contenimento del contagio all’interno del Comune di Fondi e verso altre realtà, tenendo conto anche degli esiti del tavolo di confronto avvenuto il 26 Marzo u.s. tra Regione Lazio, Comune di Fondi, ASL di Latina e Comitato provinciale di Latina per la sicurezza e l’ordine pubblico, confermando e rafforzando ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva Covid-19.
Con l’ordinanza odierna, ferme restando le misure statali di cui ai DPCM sinora emanati in merito all’emergenza nonché quelle regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, si adottano con riferimento al Comune di Fondi, con decorrenza immediata e FINO AL 5 APRILE 2020, le seguenti misure:
– CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
1. divieto di allontanamento dal territorio del Comune di Fondi da parte di tutte le persone ivi presenti, anche ove le stesse svolgano attività lavorative fuori dal territorio comunale;
2. divieto di accesso nel Comune di Fondi, salvo che:
a) per il rientro al domicilio o alla residenza di coloro che fossero attualmente fuori dal Comune;
b) per assicurare l’approvvigionamento dei beni di prima necessità;
c) per raggiungere i servizi sanitari del Comune di Fondi al solo fine di svolgere le attività sanitarie e gli accertamenti diagnostici indifferibili o comunque urgenti;
d) per assicurare lo svolgimento dei servizi essenziali e di pubblica utilità, limitatamente al titolare o gestore della stessa attività, laddove non fosse possibile garantirle con le sole persone residenti o domiciliate, anche di fatto, del Comune di Fondi;
e) per lo svolgimento delle attività connesse al ciclo biologico di piante e animali e per le attività della filiera agroalimentare del Mercato ortofrutticolo di Fondi, in base alle prescrizioni precedentemente stabilite con Ordinanza regionale n. Z00012 del 19 marzo 2020, da comprovare a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e attestazione certificata dell’azienda di appartenenza;
– ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E SERVIZI PUBBLICI
3. sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
4. il passaggio in ingresso e in uscita dal Comune di Fondi è comunque consentito al personale militare, protezione civile, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, del personale medico e sanitario del SSR, farmacisti e veterinari, guardie giurate impiegate in servizi pubblici essenziali, dipendenti di Poste Italiane addetti al recapito della corrispondenza presso gli Uffici postali di riferimento;
5. soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici, ivi compreso del trasporto ferroviario;
6. chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture e divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
7. chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.
– ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
8. sospensione dello svolgimento delle attività produttive, industriali, lavorative e commerciali nel Comune di Fondi, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, fornai, rivenditori di prodotti per agricoltura e mangimi per animali, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, produzione agricola e allevamento, vendita dispositivi di protezione individuali e presidi sanitari, edicole, servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, tabaccherie, sportelli Bancari e Postali nonché servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli Bancomat e Postamat, attività di trasporto connesse al rifornimento dei beni essenziali; servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; servizi di sanificazione ambientale, servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari di prima necessità; attività dei presidi sanitari e sociosanitari esistenti;
9. per le attività della filiera agroalimentare del Mercato ortofrutticolo di Fondi si applicano le prescrizioni precedentemente stabilite con Ordinanza regionale n. Z00012 del 19 marzo 2020;
10. le attività di produzione, approvvigionamento, lavorazione e logistica dell’intero territorio comunale, pure svolte all’interno dell’area del MOF e connesse alla filiera agroalimentare del Mercato ortofrutticolo, possono essere espletate anche al di fuori degli orari e dei giorni previsti nell’ordinanza del 19 marzo 2020 e, comunque, non oltre le ore 18:00, a condizione che vengano poste in essere tutte le misure preventive utili alla riduzione del contagio (distanziamento sociale, uso DPI, etc.);
11. il personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e alla continuità delle attività consentite di cui al punto 9 e 10 nel Comune di Fondi è autorizzato, in ingresso e uscita, previa esibizione di idonea documentazione relativa all’attività, alla merce trasportata e alla destinazione della stessa.