Il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto rende noto che nella serata di ieri, Venerdรฌ 10 Aprile 2020, sono stati emanati sia il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia lโOrdinanza della Regione Lazio n. Z00025 con cui sono state disposte le misure di contenimento dellโemergenza Covid-19 fino al prossimo 3 Maggio 2020.
Da Martedรฌ 14 Aprile per il Comune di Fondi si applicano le stesse misure urgenti di contenimento del contagio previste sullโintero territorio nazionale disposte dal DPCM del 10 Aprile 2020, che sostituisce tutti i Decreti precedenti.
Lโordinanza regionale ha invece mantenuto misure particolarmente restrittive solo per il MOF, eliminando i controlli ed i presidi delle Forze di Polizia ai varchi principali della cittร e uniformando dunque il Comune di Fondi a tutto il resto dโItalia.
Le Disposizioni nazionali impongono ancora un rispetto rigoroso delle previste misure di contenimento del contagio e pertanto รจ fatto obbligo a tutti i cittadini di restare a casa e di uscire solo per i motivi strettamente necessari (lavoro e salute).
Si invita la cittadinanza a prendere visione integrale dei suddetti provvedimenti in cui sono riportate le specifiche misure che qui si sintetizzano:
- รจ vietato uscire dal Comune se non per motivi di lavoro o di salute, sempre munendosi di apposita autodichiarazione;
- รจ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- non รจ consentito svolgere attivitร ludica o ricreativa allโaperto;
- รจ consentito svolgere individualmente attivitร motoria esclusivamente in prossimitร della propria abitazione, purchรฉ comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- restano sospese le attivitร commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivitร di vendita di generi alimentari, di prima necessitร e quelle individuate nellโallegato 1 del citato DPCM;
- restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonchรฉ le attivitร del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- sono sospese le attivitร inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle di cui individuate nellโallegato 2 del citato DPCM;
- in ordine alle attivitร professionali si raccomanda lโattuazione del massimo utilizzo di modalitร di lavoro agile per le attivitร che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalitร a distanza;
- restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie, garantendo in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- sono consentite le attivitร che erogano servizi di pubblica utilitร , nonchรฉ servizi essenziali di cui alla legge 12 Giugno 1990, nยฐ146 (ad esclusione di musei, istituti e luoghi della cultura, servizi che riguardano lโistruzione);
- restano sospese le attivitร dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) con possibilitร solo di consegna a domicilio e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per lโattivitร di confezionamento che di trasporto;
- sono sospese tutte le attivitร produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle identificate dai relativi codici ATECO indicati nellโallegato 3 del citato DPCM.
Tutti gli esercizi comunque autorizzati devono applicare le misure di cui allโallegato 5 del DPCM, ovvero distanziamento interpersonale; garanzia di pulizia e igiene ambientale due volte al giorno; fornire alla clientela sistemi per la disinfezione delle mani; obbligo di utilizzo di mascherine nei luoghi chiusi e comunque in tutte le fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento; obbligo di utilizzo dei guanti โusa e gettaโ nelle attivitร di acquisto, in particolare per lโacquisto di alimenti e bevande; accessi regolamentati e scaglionati.
Per il MOF si confermano le attuali misure previste dalla precedente Ordinanza regionale n. Z00020 del 27 Marzo 2020 ossia: orario di apertura Martedรฌ, Mercoledรฌ, Giovedรฌ, Venerdรฌ, Domenica ore 5.00-14.00, ferma restando la possibilitร di effettuare in deroga ai predetti orari attivitร di logistica e lavorazione delle merci; chiusura nei giorni di Sabato e Lunedรฌ, con sanificazione del mercato ogni Sabato; utilizzo di mascherine e guanti e divieto di accesso al mercato per quanti fossero sprovvisti; contingentamento degli accessi, mediante esibizione di autocertificazione giornaliera, circa lโeffettiva esigenza di operativitร , sia per gli operatori che per gli autisti, con divieto per questโultimi di scendere dagli automezzi, se non previo utilizzo di mascherine e guanti; controllo giornaliero di tutto il personale mediante termoscanner allโingresso; divieto di assembramenti o riunioni allโinterno del mercato e negli spazi adiacenti.
Sia lโOrdinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00025 10/4/2020 che il DPCM 10/4/2020 sono pubblicati nellโapposita sezione Direttive e raccomandazioni emergenza COVID-19 cui si accede dallโapposito banner presente nella home page del sito istituzionale del Comune di Fondi www.comunedifondi.it.