Interruzione
22 Gen 2025, Mer

Il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto rende noto che nella serata di ieri, Venerdรฌ 10 Aprile 2020, sono stati emanati sia il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia lโ€™Ordinanza della Regione Lazio n. Z00025 con cui sono state disposte le misure di contenimento dellโ€™emergenza Covid-19 fino al prossimo 3 Maggio 2020.

Da Martedรฌ 14 Aprile per il Comune di Fondi si applicano le stesse misure urgenti di contenimento del contagio previste sullโ€™intero territorio nazionale disposte dal DPCM del 10 Aprile 2020, che sostituisce tutti i Decreti precedenti.

Lโ€™ordinanza regionale ha invece mantenuto misure particolarmente restrittive solo per il MOF, eliminando i controlli ed i presidi delle Forze di Polizia ai varchi principali della cittร  e uniformando dunque il Comune di Fondi a tutto il resto dโ€™Italia.

Le Disposizioni nazionali impongono ancora un rispetto rigoroso delle previste misure di contenimento del contagio e pertanto รจ fatto obbligo a tutti i cittadini di restare a casa e di uscire solo per i motivi strettamente necessari (lavoro e salute).

Si invita la cittadinanza a prendere visione integrale dei suddetti provvedimenti in cui sono riportate le specifiche misure che qui si sintetizzano:

  • รจ vietato uscire dal Comune se non per motivi di lavoro o di salute, sempre munendosi di apposita autodichiarazione;
  • รจ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  • non รจ consentito svolgere attivitร  ludica o ricreativa allโ€™aperto;
  • รจ consentito svolgere individualmente attivitร  motoria esclusivamente in prossimitร  della propria abitazione, purchรฉ comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  • restano sospese le attivitร  commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivitร  di vendita di generi alimentari, di prima necessitร  e quelle individuate nellโ€™allegato 1 del citato DPCM;
  • restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonchรฉ le attivitร  del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
  • sono sospese le attivitร  inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle di cui individuate nellโ€™allegato 2 del citato DPCM;
  • in ordine alle attivitร  professionali si raccomanda lโ€™attuazione del massimo utilizzo di modalitร  di lavoro agile per le attivitร  che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalitร  a distanza;
  • restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie, garantendo in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • sono consentite le attivitร  che erogano servizi di pubblica utilitร , nonchรฉ servizi essenziali di cui alla legge 12 Giugno 1990, nยฐ146 (ad esclusione di musei, istituti e luoghi della cultura, servizi che riguardano lโ€™istruzione);
  • restano sospese le attivitร  dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) con possibilitร  solo di consegna a domicilio e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per lโ€™attivitร  di confezionamento che di trasporto;
  • sono sospese tutte le attivitร  produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle identificate dai relativi codici ATECO indicati nellโ€™allegato 3 del citato DPCM.

Tutti gli esercizi comunque autorizzati devono applicare le misure di cui allโ€™allegato 5 del DPCM, ovvero distanziamento interpersonale; garanzia di pulizia e igiene ambientale due volte al giorno; fornire alla clientela sistemi per la disinfezione delle mani; obbligo di utilizzo di mascherine nei luoghi chiusi e comunque in tutte le fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento; obbligo di utilizzo dei guanti โ€œusa e gettaโ€ nelle attivitร  di acquisto, in particolare per lโ€™acquisto di alimenti e bevande; accessi regolamentati e scaglionati.

Per il MOF si confermano le attuali misure previste dalla precedente Ordinanza regionale n. Z00020 del 27 Marzo 2020 ossia: orario di apertura Martedรฌ, Mercoledรฌ, Giovedรฌ, Venerdรฌ, Domenica ore 5.00-14.00, ferma restando la possibilitร  di effettuare in deroga ai predetti orari attivitร  di logistica e lavorazione delle merci; chiusura nei giorni di Sabato e Lunedรฌ, con sanificazione del mercato ogni Sabato; utilizzo di mascherine e guanti e divieto di accesso al mercato per quanti fossero sprovvisti; contingentamento degli accessi, mediante esibizione di autocertificazione giornaliera, circa lโ€™effettiva esigenza di operativitร , sia per gli operatori che per gli autisti, con divieto per questโ€™ultimi di scendere dagli automezzi, se non previo utilizzo di mascherine e guanti; controllo giornaliero di tutto il personale mediante termoscanner allโ€™ingresso; divieto di assembramenti o riunioni allโ€™interno del mercato e negli spazi adiacenti.

Sia lโ€™Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00025 10/4/2020 che il DPCM 10/4/2020 sono pubblicati nellโ€™apposita sezione Direttive e raccomandazioni emergenza COVID-19 cui si accede dallโ€™apposito banner presente nella home page del sito istituzionale del Comune di Fondi  www.comunedifondi.it.

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