Si informa che nella giornata odierna, 9 Gennaio 2020, il Sindaco di Fondi Salvatore De Meo ha emanato l’ordinanza (n°3) relativa alle modalità di accensione occasionale di residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole.
L’ordinanza – che resterà in vigore fino al 14 Giugno 2020 – fa seguito alle precedenti inerenti lo stesso oggetto e recepisce le disposizioni del legislatore nazionale che in merito al «materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse» consente «la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza dal Sindaco competente per territorio».
Nell’ordinanza sindacale si evidenzia, tra l’altro, che il territorio del Comune di Fondi ha un’importante vocazione agricola con presenza di coltivazioni tipiche diverse – come dimostrato anche dalla presenza del MOF, che opera in ambito nazionale e internazionale. In essa, inoltre, si prende atto che l’attività di gestione dei residui vegetali mediante la combustione controllata sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici, anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie riducendo o eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici.
In base all’ordinanza è pertanto consentita occasionalmente la combustione, sul luogo di produzione, dei soli residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture agricole e soltanto entro i seguenti periodi e orari: dal 10 Gennaio fino al 15 Marzo dal sorgere del sole e fino alle ore 8.30 e dalle ore 15.30 fino al tramonto; dal 16 Marzo al 14 Giugno dal sorgere del sole e fino alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 fino al tramonto.
Numerose sono le prescrizioni da osservare, tra cui: lo spegnimento dei fuochi in caso di vento o in condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme; la creazione di una fascia parafuoco di almeno 5 metri priva di vegetazione nel terreno in cui si esegue la combustione, la quale deve avvenire ad almeno 100 metri da boschi, edifici di terzi e dalle strade; il divieto di combustione in caso di condizioni meteorologiche che favoriscano il ristagno della fumosità prodotta o l’accumulo verso il basso, tali da impedire la facile dispersione nell’atmosfera dei fumi e delle particelle.
La combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nell’ordinanza è sempre vietata. Inoltre la combustione è vietata durante il periodo in cui sia dichiarato dal Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo lo «stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi», ovvero in caso di espresso divieto dell’Autorità.
E’ consentito l’accumulo per una naturale trasformazione in composto o la triturazione in loco per la stessa finalità.
L’inosservanza delle disposizioni, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto dell’ordinanza, è soggetta a sanzione amministrativa fino ad Euro 500,00.